Articolo 3 – Aderenti all’associazione
3.1 – Sono aderenti dell’Associazione:
a) “Soci fondatori”, che hanno sottoscritto l’atto di costituzione;
b) “Soci ordinari”, che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo;
c) “Soci volontari”, che ne hanno fatto richiesta e che prestano personalmente in modo diretto e continuativo servizio di volontariato attivo in tutte o in parte delle attività che l’Associazione esplica.
d) “sostenitori”, che forniscono un sostegno economico alle attività dell’Associazione;
e) “onorari”, persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata
Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’associazione.
3.2 – Il numero degli aderenti è illimitato.
3.3 – Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri
3.4 – Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti.
Possono essere ammessi i richiedenti che non hanno subito condanne penali, che godono di buona reputazione e che condividono gli scopi e le finalità dell’Associazione, così come meglio indicati all’art. 2 del presente Statuto.
3.4.1 – Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione.
3.4.2 – L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l’iscrizione nel registro degli aderenti all’associazione.
3.4.3 – Gli aderenti cessano di appartenere all’associazione:
per dimissioni volontarie;
per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso;
per decesso;
per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
per persistente violazione degli obblighi statutari.
3.4.4 – L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
Il rapporto associativo termina con la chiusura dell’Esercizio sociale e si intende tacitamente rinnovato per un ulteriore anno qualora tre mesi prima della scadenza di ciascun esercizio il socio non provveda a comunicare le proprie dimissioni a mezzo di lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo.